AGENZIA DELLE ENTRATE E BARRIERE ARCHITETTONICHE

Gli interventi per l’accessibilità e la rimozione delle barriere architettoniche sono agevolati con le detrazioni fiscali. L’aliquota della detrazione dipende dall’anno in cui si sostengono le spese. La spiegazione è stata fornita dall’Agenzia delle Entrate con una risposta su Fisco Oggi.
Un contribuente ha scritto alla posta di Fisco Oggi perché vuole sapere se una persona con disabilità grave, che installa un montascale, può ottenere la detrazione del 50% dell’intera spesa sostenuta o deve attenersi alle quote delle tabelle millesimali.
L’Agenzia ha spiegato che l’installazione di un montascale rientra tra gli interventi edilizi, realizzabili sia sulle singole unità immobiliari che sulle parti comuni di edifici residenziali, finalizzati alla rimozione delle barriere architettoniche.
Questi interventi, ai sensi dell’articolo 16-bis del Tuir, possono usufruire, fino al 31 dicembre 2024, di una detrazione del 50%, da ripartire in 10 anni, da calcolare su un importo massimo di spesa di 96.000 euro.
Considerato che il montascale è necessario all’uso specifico solo della persona con disabilità e non anche degli altri condòmini, che non hanno necessità o interesse ad utilizzarlo, il contribuente che sostiene il costo per la sua installazione avrà diritto a usufruire del beneficio fiscale sull’intera spesa effettuata, senza che questa debba essere ripartita secondo le quote millesimali.
L’Agenzia ha inoltre ricordato che, per effetto della Legge di Bilancio per il 2022, che ha introdotto l’articolo 119-ter nel Decreto Rilancio, solo per le spese sostenute nel 2022 è riconosciuta una detrazione del 75%, da ripartire in 5 anni, da calcolare su un importo massimo di spesa variabile da 30.000 a 50.000 euro, a seconda del numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio.